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cessi promossi, o da promuoversi; non che ogni sequestro, esecuzione, vendita,e qualsivoglia atto diretto, ed a carico dei Conventi. Tali atti non potranno essere intrapresi, riassunti, o continuati se non che nelle forme che saranno emanate in proposito.
Art. 18. Le dative reali, e le altre tasse dirette del corrente anno saranno pagale dagli affittuarii sia a loro proprio discarico, sia in diminuzione della corrisposta di affitto, e salvo a ripeterle, se vi sarà luogo.
Quelle di dette tasse che fossero dovute sopra i fondi condotti per proprio conto dall’amministrazione saranno pagate dai Preposti.
Art. 19. Ogni altra passività dei Conventi sarà riconosciuta nei modi che saranno denunciati in appresso dal Governo, tanto che esse si riferiscano ad annualità permanenti, e perciò progressive, quanto per quelle scadute, o contratte per una sola volta.
Art. 20. Le municipalità potranno essere chiamale a dar mano all’amministrazione, e maneggio de’beni incamerati: ciò richiederà una speciale delegazione dell’Autorità Amministrativa, e per quelle parti soltanto, che saranno designate nelle delegazioni stesse.
Art. 21. I Preposti dell’Amministrazione del demanio prenderanno prontamente cognizione in torno ai terreni che si conducono per proprio conto, e che non avessero avuto la necessaria coltivazione, e riportatane l’autorizzazione dalla Amministrazione centrale, provvederanno affinchè niuno di detti terreni rimanga incolto.