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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/767

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Art. 22. I contratti di affitto che si trovassero concessi dai particolari a taluno dei Conventi, saranno annullati dopo la prossima raccolta, salvi gli indennizzi, o compensi, che saranno per essere riconosciuti giusti verso i proprietari.

Art. 23. Tutti coloro, che pretendessero aver diritto di godere de’ beni dei Conventi a titolo di affitto, enfiteusi, o altra qualunque concessione saranno obbligati farne analoga dichiarazione entro il venturo mese di maggio nella Cancelleria Governo distrettuale, sotto il quale trovansi situati i Conventi cui appartengono i detti beni.

Insieme alla indicata dichiarazione dovranno essere esibiti dai concessionarj i titoli della concessione, che saranno riscontrati dai Governatori distrettuali, e presane nota sopra analogo registro, e posto sui titoli medesimi il loro visto, saranno dai Governatori ritornati alle parti.

Un estratto di detto registro, da cui risulti il nome e cognome dei concessionarii, la data e la scadenza delle concessioni, l’annualità della corrisposta, ed aggiuntevi quelle osservazioni che saranno emerse nell’esame predetto dei titoli esi biti in ispecie sulla legalità di esse, sarà detto estratto, rimesso dai Governatori al Preside della Provincia, da cui coi proprii rilievi sarà inoltrato al Ministero delle Finanze per la direzione centrale del demanio, e per servire di scorta nelle relative operazioni della direzione medesima.

Li 17 Maggio 1849.

Pel Triumvirato

la commissione

Brambilla