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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/814

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REGOLAMENTO

PEL SERVIZIO SANITARIO DELL’ARMATA IN GENERE

Il servizio Sanitario delle truppe in tempo di guerra, è affidato agli Ufficiali Sanitarii componenti la Direzione, a quelli formanti le ambulanze, a quelli addetti a Corpi di Truppe.

La Direzione è costituita dal Medico, Chirurgo, e Farmacista in Capo del Corpo di Operazione, che avranno il grado di Ispettori, o almeno di Consultori.

Sono scelti dal Ministero dietro proposta del Consiglio Superiore di Sanità che può toglierli dal proprio seno, o dagli Ospedali, o dai Corpi di Truppe, o dal Civile.

Essi risiedono al Quartiere Generale e dipendono dal Comando Generale del Corpo di Operazione, e perciò che riguarda scienza, dal Consiglio Superiore di Sanità col quale corrispondono direttamente e al quale rendono conto periodicamente del loro operato, dello Stato Sanitario del Corpo di Operazione, e di quanto riguarda gli Uffiziali Sanitarii a questo appartenenti.

Alla Direzione Sanitaria del Corpo di Operazione presiede il più elevato di grado Medico o Chirurgo, e in parità di grado il più anziano.

Si riuniscono tra loro in consiglio quante volte il bisogno lo richiede.

Tengono esatto registro degli Ufficiali Sanitarii addetti al Corpo di Operazione che sono loro subordinati compresi quelli appartenenti ai corpi di Truppa, e notano tutto ciò che riguarda gli Ufficiali Sanitarii.