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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/815

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Ne distribuiscono il servizio e lo sorveglia no, ne provocano gli avanzamenti, i premi, e danno loro le istruzioni opportune. S’informano dei movimenti dell’Esercito per poter prevenire, e provvedere ai bisogni di questo per tutto ciò che riguarda la Sanità.

Di concerto col Comandante Generale e coll’Intendenza determinano il numero delle Ambulanze, e la loro composizione, il numero degli Ospedali temporanei dei quali unitamente agli Intendenti stabiliscono la situazione in luogo provvisto di acque, ed avente quelle condizioni per salubrità o per ogni altro riguardo che lo rendono alto a tal uso.

Si assicurano che ogni corpo di Truppa od ogni grande frazione che può esservi distaccata sia fornita degli istromenti chirurgici, apparecchi, carri, proporzionatamente alla sua forza, ed oltre ai Chirurgi Sotto Ajutanti che vi devono essere aggiunti secondo il Regolamento, faranno che vi sia pure un certo numero di soldati addetti al trasporto e servizio dei feriti.

Danno il loro parere al Generale per la situazione degli accampamenti e per ogni altra cosa per cui siano richiesti, avuto riguardo al numero dei combattenti, al luogo ove si fa la guerra, e a tutte le altre circostanze che meritano di essere prese a calcolo.

Prestano le loro cure agli Ufficiali Generali ed altri che risiedono al Quartier Generale.

Propongono al General Comandante e curano la esecuzione di tutto ciò che riguarda e che può contribuire a mantenere o restituire la salute dei Militari che da questo dipendono.