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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/817

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bulanze devono essere montati tutti sopra Cavalli equipaggiati alla leggiera.

Sono provvisti di carri e cavalli pel trasporto del materiale d’ambulanza, dei feriti e tanto per farli pervenire alle ambulanze che per evacuarli negli ospedali; avranno perciò oltre gli Infermieri quel numero di uomini che sarà necessario per governare, e guidare i cavalli, e per trasportare i feriti.

Le ambulanze devono generalmente collocarsi in modo che possano sempre comunicare le une con le altre, e colla direzione sanitaria.

I feriti saranno tutti medicati il più presto possibile, e quando gravi ragioni non vi si oppongono, nel luogo stesso ove caddero feriti, o appena trasportati all’ambulanza. Saranno al più presto possibile levati dalle ambulanze, e trasportati negli ospedali di prima linea, ed a quelli delle linee successive.

Quei feriti, o malati che possono essere guariti in pochi giorni non oltrepasseranno la prima linea.

Si procurerà di avere spedali appositi per i venerei e scabbiosi.

Gli Ufficiali Sanitari incaricati del servizio degli ospedali, e delle ambulanze, designeranno ogni giorno i feriti, e malati, che devono essere trasportati.

Non sarà mai portato sulle liste di quelli da trasportarsi alcun malato o ferito del quale il trasporto, potesse compromettere la vita.

I carri, o vetture pel trasporto, saranno muniti di paglia abbondantemente, quando i materazzi o cuscini non siano in sufficiente quancità.