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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/876

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REGOLAMENTO

PEI CAPPELLANI MILITARI DELLA REPUBBLIBA


1. I Cappellani militari sono di tre specie Sedentari, Mobili, Aspiranti.

2. I sedentari al servizio delle guarnigioni si prelevano dai Cappellani mobili, che per lungo, e faticoso servire, o per ferite, o per malattie contratte durante le campagne meritassero un particolare riguardo.

3. I mobili sono sempre ricavati dagli aspiranti, secondo la loro anzianità.

4. Gli aspiranti in numero determinato nè mai per titolo alcuno alterato, servono con mezzo soldo nelle ambulanze, e le seguono nelle marcie con mezzo indennizzo.

5. La nomina dei Cappellani aspiranti è dietro concorso, ed esame de’ requisiti presso il Cappellano Maggiore sulle liste presentate dal Ministro.

6. I requisiti necessari sono: ingegno, capacità, studj teologici compiuti, attitudine alla predicazione, esemplarità di condotta, fede politica senza sospetto.

7. Il risultamento del concorso deve dare ai requisiti nota di ottimo, e di bene; il mediocre sarà sempre escluso.

8. Il Cappellano maggiore rimette le posizioni col voto al Ministro di Guerra, d’onde i concorrenti le dovranno ritirare.

9. Il Ministro di Guerra deve nominare tra quelli che avranno sortito l’ottimo; i non inclu-