Vai al contenuto

Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/878

Da Wikisource.

— 93 —

per un mezzo pollice ai due lati, con zucchetto basso e rotondo, e con un sottile cordoncino tricolore con due fiocchetti simili, e non cadenti dalla falda del cappello. Il solo Cappellano maggiore porterà il cordoncino di oro terminante in due fiocchetti similmente d’oro e non cadenti.

16. Per la marcia, e la cattiva stagione il Cappellano può usare gli stivaletti, ossia ghette fino al ginocchio, il cappotto civico, la tela in cerata al cappello.

17. E assolutamente prescritto che tutti i suoi abiti debbano essere di colore rigorosamente nero.

18. I Cappellani non cavalcheranno, all’infuori di quelli di cavalleria, e artiglieria volante, o nei casi di assoluta necessità nelle marcie, e nel campo:: nè porteranno mai berretto fuori che per la comodità della carrozza nei loro viaggi.

19. Il Cappellano che manchi non può essere avvertito che dal suo Comandante: in caso che non si renda all’ammonizione il Comandante ne avverte il Cappellano maggiore perchè lo richiami al dovere; ove fallisca anche questo mezzo, ovvero che il suo servizio per cagioni speciali sia men profittevole al Corpo, il Comandante sotto la sua responsabilità ne informa il Ministro, il quale manda la posizione al Cappellano maggiore perchè verifichi, dietro questa verifica il Ministro pronunzia o della espulsione, o del trasferimento.

20. Il Cappellano espulso non ha diritto ne a compensi, nè a pensioni.

21. Il Cappellano maggiore trasmette per cir-