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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/880

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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO


Il Triumvirato


Considerate le dimande dei Presidi delle Province, affinchè si provveda alla urgente necessità di moneta e di piccoli valori per sopperire alle transazioni commerciali ed ai bisogni delle popolazioni;

Considerato che eguale e maggiore necessità si presenta per l’armata, le di cui operazioni reclamano valori di facile e pronta circolazione;

Considerato che il miglior modo di accorrere a tali urgenze è la coniazione celere ed abbondante della moneta;

Ordina:


La Zecca di Roma, e gli Offici del Bollo ori ed argenti nelle province, non occupate, sono autorizzati ad acquistare argenti in pasta o manifatturati, coll’aumento del venti per cento sul valore reale, riconosciuto coi metodi fin qui in vigore. Questo premio sarà variato con pubblico avviso a misura che il corso di Piazza sarà legalmente constatato nei Listini della Borsa.

Gli argenti dei quali scadesse la vendita sia nei Monti di Pietà, sia nelle pubbliche Depositerie, e ne’ Tribunali di Roma e delle Province, saranno consegnati in Roma alla Zecca e nelle Province agli officj del Bollo degli ori ed argenti,