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dai quali sarà pagato il valore reale, più il venti per cento.
La ricevuta della Zecca, e degli officj sopraindicati terrà luogo dell’atto di vendita, e come tale sarà trascritta nei relativi registri per erogare il prodotto come di ragione.
La consegna degli argenti sarà fatta dentro ventiquattro ore dalla scadenza del termine destinato per la vendita, e dentro tre giorni, se nei luoghi in cui deve seguire, non esista alcuno degli Officj destinati pel ricevimento.
Questo termine si osserverà eziandio per gli oggetti la di cui vendita fosse scaduta nell’epoca (qualunque siasi) anteriore alla pubblicazione della presente Ordinanza.
I Dirittori, i Depositarj e gl’Impiegati di qualunque grado che non si prestassero (e molto più se direttamente, o indirettamente si opponessero) alla esecuzione della presente disposizione saranno immediatamente destituiti.
Il Ministro delle Finauze è incaricato della esecuzione.
Dalla residenza del Triumvirato li 2 Giugno 1849.
I Triumviri