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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/903

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to alle nuove istituzioni e alla dignità di un Popolo libero;

Il Triumvirato

Decreta:

A retribuire con degno premio i Cittadini benemeriti della Patria saranno coniate tre specie di medaglie — in rame — argento — ed oro.

Ciascuna delle tre specie rappresenterà ugualmente, da una parte l’Italia guerriera avente il corno dell’abbondanza e l’Aquila posata sul globo coll’epigrafe intorno — Repubblica Romana; dall’altra la corona civica con intorno l’epigrafe — la Patria riconoscente — e nel mezzo — alla virtù cittadina.

Nella distribuzione delle medaglie secondo i diversi gradi di merito, si terrà conto della virtù, dell’intelletto e del coraggio che avranno cooperato al compimento dell’azione che dee premiarsi.

La medaglia d’oro sarà concessa a quelli i quali, mediante il concorso di tutte le dette facoltà, avranno recato con opere splendide un sommo vantaggio alla Patria.

La medaglia d’argento sarà applicata a quelli, i quali avranno fatto opera in cui, ad una delle qualità sopra indicate, si congiunga l’utile pubblico.

La medaglia di rame a chi abbia salvato la vita di un privato Cittadino.

Il Governo della Repubblica vigilerà alla retta distribuzione delle civiche ricompense.