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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/904

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L’esecuzione del presente rimane affidato al Ministro dell’Interno.

Dato dalla residenza del Triumvirato il 5 Giugno 1849.

I Triumviri


(447)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando la necessità di molestare ed impedire efficacemente il nemico ne’ suoi lavori d’assedio;

Considerando che molte armi, più specialmente idonee allo scopo, stanno disperse nelle mani di cittadini non ordinati a operare collettivamente;

Il Triumvirato

Decreta:

Art. 1. Ogni Cittadino, detentore d’una Carabina a palla forzata, dovrà nel tempo il più breve possibile dalla pubblicazione del presente Decreto, presentarla al Quartier Generale, o presentarsi come volontario disposto a far parte d’una o più Squadre che s’organizzeranno per più utilmente concorrere alla difesa di Roma.