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Considerando che l’invasione straniera impedisce alla zecca di trarre le paste metalliche dall’estero;
Considerando che nell’eseguire la più ordinata requisizione degli argenti, devesi conciliare la celerità dell’operazione con una completa guarentigia sì dell’interesse della pubblica Amministrazione come di quello dei privati requisiti;
Visto il decreto del due caduto Maggio;
Decreta:
Art. 1, La facoltà di requisire danaro, argenti, ed altri valori metallici è unicamente devoluta alla Commissione di requisizione, a cui si accordano per questo effetto pieni poteri.
Art. 2. Nessun Cittadino potrà sotto alcunpretesto perquisire la casa dei privati, se non sia in virtù di un mandato della Commissione, munito delle rispettive firme suggello, e se non sia inoltre accompagnato da officiali di Pubblica sicurezza.
Art. 3. Qualunque abuso, o contravenzione in proposito verrà giudicata, e punita militarmente.
Art. 4. I valori metallici requisiti di pertinenza privata saranno, dopo riconosciutone il peso, assicurati al proprietario entro le 24 ore, o con pagamenti in boni della Repubblica, o con cartelle di credito sopra i beni indemaniati.
Art. 5. Chi nascondesse, o prestasse mano al nascondimento dei valori soggetti a requisizione, sarà punito immediatamente con una multa uguale ai valori stessi, da scontarsi in caso d’impotenza col carcere; e ciò senza pregiudizio delle conseguenze legali pel carattere specialmente criminoso del fatto.