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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/909

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Il giudizio sarà pronunziato sommariamente dalla Commissione di requisizione.

Art. 6. I Commissari Regionari dovranno mettersi in piena intelligenza colla Commissione, e ajutarla in ogni modo migliore. Così pure le autorità Civili e Militari tutte le presteranno il loro appoggio ad ogni richiesta.

Art. 7. Resta fermo l’aumento del 20 per cento portato dal decreto 2 corrente Giugno per gli argenti che vengano spontaneamente presentati alla Zecca.

Art. 8. Nel Monitore Romano verranno iscritti tutti i valori requisiti, coi nomi dei proprietari di essi, e i depositi fatti nelle mani del Governo.

Dalla residenza del Triumvirato li 6 Giugno 1849.

I Triumviri

(451)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando la necessità di rendere in parte calcolabili le forze che il Popolo Romano somministra alla difesa, e di dare ad esse forma più regolare;