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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/910

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I Triumvirato

Decreta:

Art. 1. Sono istituite tra i popolani d’ogni Rione, pel tempo in cui dureranno i bisogni straordinari della difesa, compagnie ordinate sotto il nome di squadre dei sette colli.

Art. 2. L’ordinamento di queste Squadre è affidato ai Capi-Rioni, diretti dalle istruzioni che riceveranno in una Circolare del Comando Generale. Al Comando Generale apparterrà la mobilizzazione delle Squadre sui punti dove l’azione loro sarà richiesta, e la scelta dell’officiale che ne dirigerà l’azione.

Art. 3. I cittadini appartenenti alle Squadre dei Sette Colli riceveranno, pel tempo del loro servigio, una retribuzione giornaliera, eguale a quella della Guardia Nazionale mobilizzata (25 baj.)

Dato dalla residenza del Triumvirato il 6 Giugno 1849.

I Triumviri