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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/911

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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Triumvirato

Per le considerazioni contenute nei precedenti Decreti 11 e 28 Aprile e 5 Maggio del corrente anno, concernenti la emissione de’ Boni di valori minori di uno scudo;

Decreta;

Art. 1. In rappresentanza interinale di altrattanta moneta Erosa saranno emessi cento mila scudi in Boni da dieci baiocchi.

Art. 2. I detti Boni saranno stampati sopra carta della Cartiera Nazionale esistente in Roma, eguale in tutto a quella usata per la carta bollata da bajocchi dieci. Porteranno due bolli a secco della Repubblica e la firma C. Armellini.

Art. 3. Il Ministero della Finanza è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 6 Giugno 1849.

I Triumviri