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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/912

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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando da un lato, che nei presenti casi di Rorna ogni fucile che giaccia inoperoso costituisce pel posseditore una colpa verso la Patria — dall’altro, che i più fra gl’impiegati nei pubblici dicasteri devono, mentre altrove si combatte, rimanere al loro posto perchè la macchina governativa non soffra indugio e i combattenti non si trovino privati dall’attività che ordina ed alimenta la guerra;

Considerando che molti fra i popolani volenterosi di combattere per la difesa mancano d’armi e ch’è urgente trovarle;

Il Triumvirato

Decreta:

Gl’impiegati in attività provveduti di fucile ne faranno consegna, immediatamente dopo la pubblicazione del presente decreto, ai loro Capi-uffizio, i quali invigileranno, sotto la loro responsabilità, alla comunicazione e all’esecuzione. I contravventori perderanno il soldo d’un mese.

I fucili da caccia sono compresi nella presente disposizione.

Roma 6 Giugno 1849.

I Triumviri