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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/971

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Il Triumvirato

Ordina:


Art. unico. È accordata una ulteriore proroga facoltativa ai debitori delle cambiali, dei biglietti o pagherò all’ordine e di qualunque altro effetto di commercio pagabile in Roma e suo territorio, di data anteriore al giorno di jeri, e scadente dal giorno di jeri stesso a tutto il corrente mese.

Questo benefizio non si estende a scadenze di altri titoli di qualunque natura.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Dato dalla residenza del Triumvirato il 16 Giugno 1849.

I Triumviri

(482)

REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO

Dei giorni 14 e 15 Giugno 1849.

Nella giornata di jeri i nostri avamposti cacciarono i nemici situati nella via Flaminia fino a Ponte Milvio; ne ebbero lode le truppe del Co-