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Onde si vietò il commerci coi sudditi dei paesi nemici ovunque residenti, e furono sottoposte a sindacato od a sequestro le aziende commerciali, in cui fosse prevalente l’interesse di sudditi dei paesi nemici.

A questa politica economica di guerra appartiene la materia degli approvvigionamenti di generi alimentari e di merci di comune e largo consumo; onde si è provveduto a costituire uno speciale organo di Stato al quale furono date ampie e complesse facoltà, così per provvedere le merci di cui siavi difetto come per regolarne la distribuzione nel paese.

E vi appartiene altresì la materia delle esportazioni nei paesi neutrali ed anche alleati: materia ardua e complessa quant’altra mai, dominata, com’essa fatalmente è, dai criteri spesso divergenti e anzi contrastanti della politica generale e della economia della produzione e dei consumi.

Si appartengono ad essa pur anche le eccezionali disposizioni intese a limitare i dividendi delle società commerciali, rispetto alle quali ci studiammo di rimuovere dubbi, di favorire i nuovi impianti che ridondassero in utilità generale, salvo sempre, in ragionevole proporzione, l’obbligo delle riserve destinate ad affrontare l'avvenire.

Ma — fedeli alle assicurazioni già date e che ora riconfermiamo al Parlamento — ci astenemmo dal vincolarci ad alcune delle risoluzioni toccanti la politica commerciale del dopo-guerra. Rispetto alle quali, pertanto, il Parlamento non troverà pregiudicate in modo veruno le sue future deliberazioni. Anzi, provvedemmo affinchè abbiano termine col 1917 tutte le convenzioni