Pagina:Botta - Supplemento alla Storia d'Italia.djvu/213

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senso espresso o tacito del Comando generale francese; il quale ha un potere sovrabbondante per rimediare, ed ovviare a tutti questi eccessi, a tutti questi disordini. I Plenipotenziarj dunque di S. M. Imperiale e Reale debbono reclamare dal cittadino Generalissimo la fede dei trattati, e il riparo delle infrazioni che vi sono state fatte. È chiaro che l’Imperatore non può consentire che Venezia resti il centro di audaci perturbatori, principalmente occupati a spandere il disordine nelle provincie austriache vicine. S. M. non può dunque che insistere sul ristabilimento dell’antico governo in Venezia, o che gli sien dati, col suo concorso ed intervento, le forme, che si avvicinino all’antiche, per quanto è possibile, a meno che i cittadini Plenipotenziarj Francesi non trovino qualche altro espediente efficace ad assicurare la tranquillità de’ paesi limitrofi del dominio di S. M.

La democratizzazione ancor più recente del Governo di Genova, consolidata col trattato del 6 Giugno tra le Repubbliche Francese, e Genovese è un nuovo soggetto di dispiacere per S. M.; che nella sua qualità di Signor Supremo de’ Feudi Imperiali situati nel territorio di Genova, non saprebbe consentire alle lesioni, che un tal cambiamento porterà a’ suoi dritti, e a quelli dell’Impero. Questi dritti sono stati formalmente riconosciuti dalla Repubblica Francese, la quale non ignora, e lo ha pur confessato, che nulla non può essere statuito su lo stato di questi Feudi senza il consenso dell’Imperatore, poichè in uno de’ suoi ultimi trattati con Genova, è stato stipulato, che la Francia interporrebbe i suoi buoni officj perchè i Feudi Imperiali situati nello stato di Genova fossero abbandonati ai Genovesi in piena proprietà e sovranità. Come dunque conciliare questa nuova usurpazione dei dritti di S. M. e dell’impero con l’articolo 5 de’ preliminari, nel quale fu stipulato che ogni ostilità cesserebbe tra l’Impero germanico, e la Francia? I sottoscritti pregano i cittadini plenipotenziarj della Repubblica Francese di compiacersi a concertar con essi i mezzi da far cessare queste doglianze in conformità degli obblighi contratti ne’ preliminari della pace, ed hanno