Pagina:Botta - Supplemento alla Storia d'Italia.djvu/239

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to ciò che s’intende per potere esecutivo, legislativo esecutivo, legislativo, e giudiciario. Montesquieu ci ha date false definizioni, non perchè quest’uomo celebre non sia stato in circostanza di farlo; ma la sua opera, com’egli stesso lo dice, non è che una specie di analisi di ciò che ha esistito, o esisteva: è un riassunto delle note fatte ne’ suoi viaggi, o nelle sue lettere. Egli ha fissato l’occhio sul Governo d’Inghilterra, ed ha definito in generale il potere esecutivo, legislativo, e giudiciario. Perchè si riguarda effettivamente come un’attribuzione del potere legislativo il dritto di guerra, e di pace, il dritto di fissare la quantità, e la natura delle imposizioni?

La costituzione ha confidato con ragione una di queste attribuzioni alla Camera de’ Comuni, ed ha fatto benissimo, perchè la Costituzione inglese non è che una Costituzione di privilegj: è una soffitta tinta di nero, ma fregiata in oro. Siccome la Camera de’ Comuni è la sola che bene, o male rappresenta la nazione, essa sola ha dovuto avere il dritto di assegnar le imposizioni; è questo l’unico argine che si può trovare per contenere il dispotismo, e l’insolenza dei cortigiani. Ma in un Governo in cui tutte le autorità emanano dalla nazione, dove il sovrano è il popolo, perchè classificare come attribuzioni del potere legislativo cose che gli sono affatto estranee? Da cinquant’anni io non veggo che una sola cosa che abbiam ben definita, ed è la sovranità del popolo: ma non siamo stati più felici nel fissare ciò ch’è costituzionale, che nell’attribuzione di differenti poteri. L’organizzazione adunque del popolo francese non è in verità che abbozzata. Il potere del Governo in tutta la latitudine, ch’io gli do, dovrebb’esser considerato come il vero rappresentante della nazione, il quale dovrebbe governare in conseguenza della carta costituzionale, e delle leggi organiche: esso si divide, per quanto a me sembra, naturalmente in due magistrature ben distinte.

In una che sorveglia, e non agisce, alla quale ciò che noi chiamiamo oggigiorno potere esecutivo, sarebbe obbligato di sottomettere le grandi misure, se posso parlar così, alla legislazione dell’esecuzione: questa grande