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dichiarazioni, 1; all'incontro i monasteri sarebbero stati conservati quando la maggior parte delle monache fossero state disposte ad abbracciare alcuno degli indicati partiti. Le claustrali impiegale nell'istruzione della gioventù dovevano ricevere a carico della Communità qualche rimunerazione per la loro opera personale.

Negli atti poi della Curia arcivescovile si legge che nel 1594 vennero fatte alle monache di S. Maria Maddalena di Busto le seguenti formali prescrizioni:
„ Che le monache non fazano più mercantia di tela particolarmente.
„ Che alla porla non vengano a far mercato nè di vino nè di biada, eccetto la ministra, ovvero vicaria.
„ Che non stiano a parlare con la porta del monastero aperta.
„ Che non s'impediscano di pigliare impresa di far fare tela fora del monastero per altri, ma solamente tanto quanto possono far loro nel monastero et non più.

In cotali atti leggesi ancora che nel 1684 i redditi annui del monastero ascendevano alla somma di lire duemila e più, che le monache velate erano trentasei, le converse nove, e le educande due. In appresso un decreto del Governatore di Milano del 4 di ottobre del 1740 al podestà di Busto Arsizio proibiva alle monache di vendere medicinali al publico e ciò nell'intento di

  1. Eccone, per atto d'esempio, una tra quelle che ci rimasero:
    „ Accetto li articoli fondamentali espressi da sua Maestà Imperiale il
    „ giorno 5 dicembre 1783 con assumere l'obligo di tenere l'educazione
    „ delle figlie nobili e civili, con quelle modificazioni che il Governo si
    „ degnerà di accordarmi.
    „ Io Donna Antonia Giuseppa Bossi — S. Maria Maddalena.

    “ Busto 8 marzo 1786. „