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ha traccia persino nel XV, come, a mo’ d’esempio, rilevasi da una pergamena del convento di Pontida del 5 d’ottobre del 1422. Oltre questa legge, che si mantenne in vigore più tardi delle leggi salica, ripuaria ed alemanna, v’era la romana che verso il XV secolo venne a fundersi interamente nei codici statutarj dei varii paesi. Se un miscuglio di tante leggi su lo stesso suolo nocesse alla giustizia, è disputa che esce dai confini del mio assunto. Io mi limiterò a dire che ciascuno era tenuto seguire la legge sotto cui nasceva. Così, a tacer d’altro, i Ripuarii, immigrati in Italia, erano giudicati secondo la legge loro originaria, non già secondo la territoriale. In alcuni casi però potevasi abbandonare la legge propria per seguire un’altra. Ma ciò non permettevasi che nelle forme legali; insomma non era una facultà libera a chiunque, ma un privilegio che veniva concesso dalla publica autorità.

Anche la Religione era per molte pratiche così fissa ne’ cuori, che nessuno si lasciava morire senza l’adempimento di certe determinate consuetudini ereditarie.

Un atto del 1127, spettante alla collegiata di S. Giorgio al Palazzo in Milano, m’insegna che certo Mirano Busti1 aveva legato lire 10 a quel capitolo coll’obligo di un anniversario con dodici preti, oltre i canonici, volendo però che questi facessero, luminariam super sepultura illius pro duabus quadrageximis, silicet in adventu domini et in majori. In allora era commune l’uso di farsi celebrare l’anniversario della morte con elemosine o pasti a’ sacerdoti, e ai poveri, e consideravasi come un atto di religiosa pietà il fornir olio per le lam-

  1. In un documento del 1264, il nome Mirano (da cui ebbero origine li odierni Milani) compare tra i cognomi di Busto Arsizio.