Pagina:CTI - Guida dell'Africa Orientale Italiana, 1938.djvu/25

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AVVERTENZE E INFORMAZIONI 23

di 1ª cl. normalm. incontra sostando 2 giorni a Gibúti sono: sbarco fr. 50, albergo (2 giorni) 160, 6 bottiglie di acqua minerale 30, 10 bibite 50, corsa in auto alla dogana e spese doganali 25, passaporto 20, corsa alla polizia 15, corsa alla stazione e facchinaggi 20, provviste viaggio in ferrovia 30, in totale fr. 400. Le analoghe spese per un passeggero di 3ª classe sono presso a poco: sbarco bagagli fr. 30, visto passaporto 20, albergo (2 giorni) 100, acqua minerale e bibite 50, dogana, auto facchini, spese varie 100, in totale fr. 300. Ogni viaggiatore dovrà provvedere esclusivam. con i propri mezzi alle spese suddette, e a ogni altra eventuale, sia per il soggiorno a Gibúti sia per il proseguimento del viaggio in A. O. I. Il R. Console d’Italia in Gibúti non ha facoltà di corrispondere anticipi per pagamento di spese già effettuate o da effettuare.

Per sbarcare in Áden come turista non è necessaria alcuna formalità. — Per sbarcare in Chénia, Tanganíca o Zanzibàr i cittadini italiani debbono essere muniti di passaporto col visto del Consolato Britannico. Coloro che non hanno residenza in tali paesi o non possono dimostrare di possedere i mezzi sufficienti a coprire le spese di soggiorno nel territorio (praticam. 100 L.st.), o non sono in possesso di un contratto di lavoro vidimato dalle autorità del paese di destinazione, o di una garanzia da parte di terzi solvibili, i quali garantiscano di provvedere al mantenimento e al rimpatrio del passeggero (garanzia pure vidimata), devono versare un deposito a garanzia del rimpatrio. Tale deposito (50 L.st. per Chénia o Zanzibàr, 100 per Tanganíca) viene incassato dalla Compagnia di Navigazione all’atto dell’emissione del biglietto; viene restituito all’arrivo a destinazione dopo ottenuto il permesso di sbarco. Ai turisti, di solito, non si richiede il deposito di garanzia; se però essi non sono in possesso del biglietto di ritorno, dovranno dimostrare di disporre di mezzi sufficienti per acquistarlo e inoltre comprovare di avere la somma necessaria al loro sostentamento durante il soggiorno. Per il Tanganíca, il possesso di un contratto di lavoro non esime dall’obbligo del deposito. Del resto, il possesso del visto e, al caso, l’effettuazione del deposito non garantiscono lo sbarco, che può essere sempre vietato a insindacabile giudizio delle autorità di polizia.

Norme per lo svolgimento di attività economiche nell’A. O. I. — Chiunque intenda svolgere un’attività economica nell’A. O. I. deve avere l’autorizzazione dell’Autorità competente. Le domande, su carta bollata, debbono essere indirizzate al Consiglio Prov. gelle Corporazioni da chi risiede nel Regno, al rispettivo Governo da chi risiede nell’A. I., alle R. Autorità diplomatiche e consolari dai residenti all’estero. Le predette Autorità, dopo aver espletato l’istruttoria, trasmettono le domande alle Autorità competenti a decidere su di esse.

Il Min. dell’A. I., sentite le competenti Consulte coloniali-corporative, decide sulle domande riguardanti: a) il commercio all’ingrosso, qualunque sia il capitale impiegato nell’azienda; b) le industrie in genere quando il capitale impiegato non sia inferiore alle L. 500 000; c) l’industria per lo spettacolo, qualunque sia il capitale impiegato; d) le imprese di autotrasporti, quando siano impiegati almeno 10 automezzi di proprietà del richiedente; e) l’industria e il commercio di carburanti e lubrificanti, qualunque sia il capitale impiegato.

I Governi dell’A. O. I., sentiti i locali organi consultivi corporativi, decidono sulle domande riguardanti: f) Il commercio al minuto, qualunque sia il capitale impiegato nell’azienda; g) le industrie in genere, quando il capitale impiegato sia inferiore alle L. 500 000; h) l’artigianato; i) le imprese di autotrasporti, quando siano impiegati meno di 10 automezzi di proprietà del richiedente; l) l’apertura e la gestione di locande, pensioni, alberghi diurni, trattorie e caffè; m) l’esercizio di servizi automobilistici da piazza e da rimessa. — Il Governo Generale dell’A. O. I. decide sulle domande di coloro che intendono svolgere le attività economiche di cui alle lettere da f) a m) nel Governatorato di Áddis Abéba.

Ampliamento e trasferimento di attività. — Circa le domande per l’ampliamento e il trasferimento di attività commerciali da una località