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tare i piccoli oggetti di messaggeria, essa pagherà alla Società due terzi delle tasse fissate dalla tariffa.

Art. 37.

Ogni sotterfugio tendente a defraudare la Società delle tasse che le sono dovute pei trasporti; ogni tentativo fatto nell’intento di viaggiare senza pagar tutta o parte della tassa nelle carrozze della Società; ogni falsa dichiarazione della qualità o del peso di una merce; ogni agglomerazione in una unica spedizione di articoli appartenenti a classi diverse, o dirette a persone diverse sarà punita col pagamento di una tassa tripla.

Queste disposizioni saranno inserite nella tariffa a stampa della Società.

Art. 38.

Il Governo si riserva il diritto gratuito di stabilire le sue linee telegrafiche lungo le ferrovie concesse alla Società, ovvero di fare uso dei pali delle linee telegrafiche della Compagnia.

La Società dal canto suo avrà il diritto di stabilire a proprie spese delle linee telegrafiche, ovvero di fare uso dei pali appartenenti allo Stato.

La Compagnia non potrà trasmettere altri dispacci fuorchè quelli relativi al servizio delle sue strade, e sarà perciò sottoposta alla sorveglianza governativa.

Art. 39.

La Società dovrà fare invigilare gratuitamente dai proprii agenti le linee telegrafiche stabilite e da stabilire per conto del Governo lungo le sue strade ferrate.

Gli agenti incaricati di questa sorveglianza dovranno denunciare immediatamente alla prossima stazione telegrafica, od alla più vicina autorità competente, tutti i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Art. 40.

Finchè dura la concessione, la Società dovrà conservare in buon stato di manutenzione tutte le linee che le sono concesse e tenerle munite di tutto il materiale mobile occorrente ai bisogni dei servizio.

Dovrà inoltre stabilire e conservare in attività in una o più stazioni principali le officine necessarie per provvedere con esse alle grandi riparazioni di tutto il suo materiale mobile.