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ferrovie lombarde e dell'italia centrale 821
Art. 41.

La Società, per quanto possibile, sceglierà il suo personale fra i regnicoli. Non potrà derogarsi a questa regola se non per gli impieghi superiori, o per quelli che richieggono cognizioni speciali.

Quanto ai posti nel servizio attivo, essa accorderà la preferenza, a parità di condizioni, ai militari congedati e provveduti di buoni attestati. Un terzo almeno dei suddetti posti dovrà in ogni caso essere riservato a questa classe di persone.

Art. 42.

Il 1 gennaio 1955 il Governo riprenderà possesso ed entrerà immediatamente nel godimento di tutte le ferrovie appartenenti alla Società sul territorio lombardo e menzionate nell’art. 1 del presente Capitolato. Lo stesso avverrà il 1 gennaio 1949 pella ferrovia dell’Italia Centrale.

Quanto alla rete lombarda, la presa di possesso gratuita si estenderà a tutte le dipendenze mobili ed immobili della strada ferrata, qualunque ne sia la natura, compresi gli approvvigionamenti d’ogni genere.

Ma, per quanto spetta alla rete dell’Italia Centrale, il Governo non acquisterà gratuitamente che la proprietà degli immobili; il materiale mobile, gli strumenti ed utensili, gli approvvigionamenti di combustibile ed altro gli saranno consegnati contro il pagamento del prezzo che si regolerà in via amichevole o che verrà fissato da periti.

Gli stabilimenti fondati ed eserciti in virtù dell’art. 25 del presente Capitolato, tanto in Lombardia, quanto nell’Italia Centrale, rimarranno in proprietà della Società.

Art. 43.

Dopo l’anno 1895 per le ferrovie lombarde, e 1888 per quelle dell’Italia Centrale, il Governo avrà la facoltà di riscattare le ferrovie medesime mediante il pagamento di una rendita annua da corrispondere semestralmente fino al termine dell’anno 1954 per la rete lombarda, e dell’anno 1948 per quella dell’Italia Centrale.

Art. 44.

Per determinare il prezzo di tale riscatto si prenderanno gli introiti netti annui ottenuti dalla Società durante i sette anni che precedettero quello in cui il Governo notificò l’intenzione di riscat-