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ferrovie lombarde e dell'italia centrale 813

2. Per la costruzione delle altre linee destinate a completare la rete connessa di cui nel succitato art. 1, § A;

3. Per compiere e mettere in esercizio le suddette linee, non che per provvederle del materiale fisso e mobile, nei primi tre anni di esercizio, a partire dal giorno della completa apertura di ciascuna linea.

Resta espressamente convenuto che le spese di manutenzione delle linee in esercizio non sono comprese fra quelle enunciate nel presente paragrafo;

4. Per corrispondere gli interessi del 5 per 100 del capitale di costruzione e provvedere alle spese generali di amministrazione fino a tanto che l’intiera rete lombarda contemplata nell’art.1 sia posta in esercizio.

L’ammontare delle spese d’amministrazione verrà suddiviso fra le linee in costruzione e quelle in esercizio proporzionalmente alla lunghezza delle une e delle altre.

Gli interessi del capitale versato per la costruzione di ciascheduna linea saranno coperti mediante gli introiti dell’esercizio parziale o totale della stessa linea in quanto siano sufficienti.

Art. 11.

Per quanto concerne la rete dell’Italia Centrale, la guarentigia di una rendita netta di lire italiane 14,000 al chilometro verrà applicata ad ogni sezione del tracciato in pianura che sia aperto all’esercizio prima del compimento della linea principale.

Quando questa linea principale da Piacenza a Pistoia per Bologna sarà compiuta e messa in esercizio, la guarentigia di sei milioni e mezzo di lire italiane verrà applicata nel rapporto del numero di chilometri realmente esercitati a quelle dei chilometri della intiera rete descritta nell’art 1, § B.

La rete essendo compiuta, salvo il ponte sul Po presse Ponte Lagoscuro, nell’applicare la guarentigia si farà una deduzione proporzionale al costo di detto ponte da fissarsi col mezzo di perizia.

Qualora, in conseguenza d’un avvenimento qualunque o per un caso di forza maggiore, l’esercizio della ferrovia avesse a trovarsi interrotto, e quest’interruzione, per negligenza della Società avesse a protrarsi più di quanto è necessario per porvi riparo, sarà del pari sospesa proporzionalmente la guarentigia.