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814 ferrovie lombarde e dell'italia centrale
Art. 12.

Le somme che lo Stato avesse eventualmente sborsate alla Società in forza della guarentigia stabilita nei tre precedenti articoli 9, 10 e 11, costituiranno un’anticipazione fruttante l’annuo interesse del 4 p. 100.

Quest’anticipazione verrà rifusa per la rete lombarda coll’eccedenza dell’introito netto sull’annualità guarentita del 5 e 1|5 per cento, e per la rete dell’Italia Centrale coll’eccedenza dell’introito netto sulla somma guarentita in forza dell’art. 11.

In amendue i casi le eccedenze verranno applicate all’estinzione prima degli interessi, poscia del capitale.

Art. 13.

La guarentigia stipulata nei precedenti articoli non potrà essere applicata, se prima i conti della Compagnia non saranno stati approvati dal Governo.

Essa avrà pertanto l’obbligo di presentare i conti dell’esercizio e degli approvigionamenti di materiale alla fine di ciascun anno; quelli relativi alla costruzione delle singole linee due anni dopo che esse saranno state messe in esercizio; ed i conti delle linee compite ed attualmente esercite entro un anno dall’approvazione del presente Capitolato.

Art. 14.

Il Governo si riserva il diritto di sorvegliare e controllare nei modo il più lato la gestione della Società la quale, a semplice di lui richiesta, avrà l’obbligo di fornirgli tutti gli schiarimenti e tutte le comunicazioni che egli crederà opportune, e specialmente il preventivo dell’amministrazione e dell’esercizio.

Il Governo avrà il diritto altresì di farsi rappresentare alle assemblee generali.

Esso potrà nominare uno o più Commissari incaricati di questa sorveglianza.

In caso di discrepanza fra questi Commissari e la Società, il Ministro dei lavori pubblici sarà chiamato a decidere, salvo il ricorrere, ove del caso, agli arbitri di cui nell’art. 50.

Art. 15.

Per addivenire alla separazione della guarentigia prescritta dal primo paragrafo dell’art. 2 della Convenzione, sarà nominata nel termine di tre mesi dalla data della medesima, una Commissione