Pagina:Capitolato annesso alla Convenzione fra il Regno di Sardegna e le Ferrovie Lombardo-Venete e dell'Italia Centrale.djvu/7

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ferrovie lombarde e dell'italia centrale 815

mista incaricata di determinare il capitale sborsato per le linee della rete lombarda costruite ed esercitate il il 31 dicembre 1859.

Codesta determinazione comprenderà le spese di costruzione e di acquisto e del materiale, non che tutte le altre spese fatte per mettere in esercizio le dette linee. Quanto al prezzo corrisposto e da corrispondersi dalla Società al Governo austriaco per lo acquisto delle linee da questo cedute colla Convenzione 14 marzo 1856, esso sarà ripartito fra la rete lombarda e la rete veneta, nel rapporto delle lunghezze delle linee che in ciascuna di esse si trovavano allora in esercizio.

Art. 16.

Le spese per la sorveglianza e pel collaudo dei lavori, del pari che quelle del controllo dell’esercizio. saranno sostenute dalla Società.

Esse comprenderanno gli emolumenti degli Ispettori e dei Commissarii a tal uopo nominati dal Governo, non meno che quelli del personale subalterno addetto ai medesimi.

Per provvedere a queste spese del pari che a quelle della sorveglianza speciale, di cui fa menzione l’articolo 14, la Società dovrà versare ogni anno al pubblico tesoro la somma di lire italiane 60 per ciaschedun chilometro di strada in costruzione od in esercizio.

Art. 17.

La Società godrà del diritto di prelazione per le linee che in Lombardia o nell’Italia Centrale venissero chieste da terzi, sia come prolungamenti, sia come diramazione delle linee alla medesima concesse, qualora dal canto suo essa accetti le condizioni proposte dagli altri offerenti entro quattro mesi dal giorno in cui queste le saranno state notificate.

Art. 18.

Qualora il Governo decidesse di costruire o di mettere in esercizio nuove linee in Lombardia, avrà l’obbligo di offrirne la concessione alla Società; nè potrà procedere alla costruzione od alla concessione delle dette linee se non nel caso in cui la Società avrà lasciato trascorrere il termine di quattro mesi senza accettare formalmente l’offertale concessione.

Art. 19.

Il diritto di preferenza menzionato negli articoli 17 e 18 avrà una durata eguale a quella prefissa per la concessione.