Pagina:Capitoli di concessione per la strada di ferro da Napoli a Nocera.djvu/9

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lungamento, o ramificazione di quelle da Napoli a Nocera, e Castellamare dovranno uniformarsi per ciò che concerne la carreggiata delle loro macchine locomotive, diligenze e carretti, del pari che per la celerità del cammino che daranno a’ loro convogli, e per le ore di partenza, a quello che converrà alle dimensioni, e sarà prescritto da’ regolamenti di amministrazione delle strade di ferro da Napoli a Nocera, e Castellamare.

Qualora però convenisse a’ concessionarj delle dette nuove strade di ferro di limitarsi ad eseguire i trasporti soltanto sino al punto di congiungimento con quelle precedentemente costruite, in tal caso il Sig. Bayard, o chi avrà causa da lui, sarà tenuto a continuare colle sue proprie macchine locomotive i suddetti trasporti sino a Napoli a’ prezzi stessi ch’è autorizzato ad esigere da tutti gli altri, a’ termini della presente concessione.

Le facilitazioni accordate col presente articolo a’ futuri concessionarj de’ quali è parola, non avranno luogo ogni qual volta i prolungamenti o ramificazioni a rotaje di ferro, che potranno essere da essi costruiti, saranno più brevi di otto miglia.

19. Sarà lecito al concessionario lo stabilire de’ servizj di trasporto con ruote, come diligenze, omnibus ed altri, sulle strade attuali per mettere in corrispondenza le strade di ferro co’ luoghi vicini; ma non godrà per tali mezzi di trasporto di alcun privilegio o privativa; ed otterrà soltanto quegli stessi favori e protezione dalla parte dell’autorità accordati a tutte le altre vetture dedicate al servizio del Pubblico, assoggettandosi agli stessi regolamenti di polizia che sono in vigore per queste ultime.

20. Gli agenti e guardie che il concessionario stabilirà, così per la esazione de’ dritti, come per la vigilanza e polizia sulla strada ed opere che ne di-