Pagina:Capitoli di concessione per la strada di ferro da Napoli a Nocera.djvu/10

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pendono, saranno assimiliati a’ guardiani urbani e rurali de’ comuni in quanto alla facoltà di redigere i processi verbali delle contravvenzioni, ed alla fede che meritano in giudizio. A tal uopo saranno presentati dal concessionario e patentati a norma dell’articolo 285 e seguenti della legge de’ 12 di dicembre 1816.

21. Allo spirare della concessione di anni ottanta lo Stato entrerà nel godimento della strada di ferro, e di tutte le sue dipendenze. Quanto agli oggetti mobili, come a dire macchine locomotive, carri, carretti, vetture, materiali, combustibili, ed approvisionamenti d’ogni sorta, il concessionario, o chi avrà causa da lui, ne conserverà la proprietà, o potrà cederli allo Stato qualora questo consenta a riceverli pagandone il prezzo, che sarà in tal caso determinato da periti da scegliersi di comune consenso colle norme prescritte da’ regolamenti per la valutazione de’ fondi occupati per le opere pubbliche.

22. Le quistioni che potranno nascere dall’uso della concessione, dal modo di esercitarla, e da tutte le sue conseguenze e dipendenze, saranno decise sommariamente da due arbitri, de’ quali uno sarà nominato dal real Governo, e l’altro dal Sig. Bayard, o da chi avrà causa da lui. In caso di disparità sarà terzo arbitro necessario il presidente della gran Corte civile di Napoli, dispensando S. M. espressamente colla pienezza del suo sovrano potere alla disposizione dell’articolo 212 della legge de’ 29 di maggio 1817. Gli arbitri giudicheranno inappellabilmente, e la loro sentenza avrà forza di cosa giudicata, contra di cui non si ammetterà verun rimedio straordinario, e specialmente il ricorso per ritrattazione, il ricorso civile, e quello per annullamento.

23. Il concessionario è autorizzato a formare per