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Pagina:Chirografo della Santità di Nostro signore Papa Pio VII. in data del primo ottobre 1802, sulle antichità, e belle arti in Roma, e nello Stato Ecclesiastico (IA chirografodellas00cath).pdf/8

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oltre alla perdita dei respettivi Ordegni, Animali, ed Istromenti, Carri, Barche inservienti al trasporto, ed alla estrazione, incorreranno anche la pena di Ducati dieci in quanto agli Artieri, e Facchini; e di Ducati cento rispetto ai Condottieri, oltre le pene Corporali, che riserviamo al Vostro arbitrio.

5. Sarà però permessa la Vendita, ed il commercio di tutti gli accennati Monumenti, ed oggetti di Arti liberamente, se seguirà dentro Roma, e con la Vostra licenza nei caso di trasportarli ad altro Luogo dello Stato, la quale licenza concederete premessa sempre la visita dell’Ispettore delle Belle Arti, e del Commissario delle Antichità, e in luogo di quest’ultimo dei suoi Assessori, e con obligare l’Asportante a dare idonea Cauzione di riportare dentro un termine, che gli farete prescrivere, il documento in forma provante, di avere recato, e collocato l’oggetto asportato nel luogo della sua destinazione dentro lo Stato; e mancando, sarà tenuto non solo alla Convenzionale, ma ben anche ad altre pene corporali a Vostro arbitrio.

6. Provveduto così alla conservazione delle Opere, che devono rimanere perennemente ad ornamento insieme della Città, e per servire allo Studio, ed alla Istruzione degli Artisti, e degli Eruditi, per animare maggiormente le Arti, ed i loro Cultori, vogliamo, che tutte le Produzioni di Autori viventi, sia in Scultura, sia in Pittura, o in altri oggetti di Belle Arti, possino vendersi, ed estrarsi anche fuori di Stato, e che ugualmente estrarre si possano le pitture di Autori morti, purchè non siano del pregio, e della Classe descritta di sopra, premessa però sempre la licenza da darsi in iscritto da Voi, e dai Vostri Successori, alla quale dovrà immancabilmente precedere la visita, e la relazione dell’Ispettore, e del Commissario sudetto, e di uno de’ suoi Assessori, il tutto da darsi gratis, e senza alcun pagamento. E ad effetto che i sudetti Assessori, sempre con la totale dipendenza, e subordinazione all’Ispettore, e Commissario delle Antichità, esercitino il loro Ufficio con maggior puntualità, ed esattezza, abbiamo ordinato, che sia dato loro un Onorario fisso di Scudi Venti per Mese; proibendo però ad essi di ricevere qualunque cosa, anche a titolo di ricognizione, e di gratificazione volontaria; ed abolendo qualunque esazione si facesse da loro a titolo di Stima, di Regalia, di Propina, o per qualunque altro motivo. Li avvertirete poi, che qualunque negligenza nell’esercizio del loro importante Officio sarà irremissibilmente punita con la perdita dell’impiego; e qualunque contravenzione sarà oltre questa castigata ancora con pene corporali anche