Pagina:Chirografo della Santità di Nostro signore Papa Pio VII. in data del primo ottobre 1802, sulle antichità, e belle arti in Roma, e nello Stato Ecclesiastico (IA chirografodellas00cath).pdf/9

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gravi e gravissime a Vostro arbitrio; e ciò senza togliere le pene, che potessero meritare per loro stessi i delitti, i quali venissero a cumularsi, e congiungersi con la contravenzione e la delinquenza in Officio.

7. Collimando sempre allo stesso oggetto della conservazione delle preziose memorie dell’Antichità, proibiamo a chiunque di mutilare, spezzare, o in altra guisa alterare, e guastare le Statue, Bassirilievi, Cippi, Lapidi, o altri antichi Monumenti,e molto più lo squagliare li Metalli antichi figurati, o anche di semplice ornato, le Medaglie di ogni sorte, le Iscrizioni in Metalli, e qualunque altra cosa di simil genere, ancorché tali Monumenti non fossero che frammenti; dando a Voi facoltà di punire li Contraventori, o con pene pecuniarie, o anche con pene afflittiva del Corpo, da estendersi fino all’Opera per un Anno, secondo il Vostro prudente arbitrio Sarà poi cura speciale dell’Ispettore delle belle Arti, e del Commissario, l’invigilare acciò non seguino tali abusi; acquistando anche quando occorra gli oggetti per i publici Musei e nel solo caso, in cui eglino crederanno, che questi non siano di alcun momento, e che si possino senza danno convertire in altri usi loro unitamente, e non divisamente sarà permesso di dare le opportune licenze per Squagliarli, o adoprarli in altra guisa.

8. Rinnovando la Costituzione della San. Mem. di Pio II. Cum Almam Nostram Urbem del 1462., proibiamo sotto le stesse pene a chiunque di demolire o in tutto, o in parte qualunque Avanzo di antichi Edificj o dentro, o fuori di Roma, ancorché esistenti nei Predj o Urbani, o Rustici, di privata sua, o altrui proprietà; riservando a Voi per via di visita dell’Ispettore, e del Commissario la facoltà di accordare la licenza per ruinare quelli Ruderi, la conservazione delli quali si conoscesse non essere di alcuna importanza nè per le Arti, nè per la Erudizione. Inculcherete poi seriamente in Nostro nome tanto ai Conservatori del Nostro Popolo Romano, quanto all’Ispettore, e Commissario sudetto delle Antichità d invigilare tanto per la osservanza di questa Nostra prescrizione, quanto perchè siano le antiche Fabriche instaurate, ripulite nelle occorenze, e conservate colla maggiore esattezza.

9. Richiamando del pari al suo pieno vigore l’altra Costituzione della S. M. di Sisto IV. Nostro Predecessore, che comincia Quum provida, dell’Anno 1474., sotto le stesse pene nella medesima contenute, e sotto altre o Pecuniarie o Corporali a Vostro arbitrio, proibiamo di togliere dalle Chiese pubiche, e Fabriche annesse, compresi anche i semplici Oratori antichi scolpiti, o lisci di qualunque sorte, Iscrizioni,