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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/101

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eod. Leg. 7, §. 3, ff. pro emptore. Leg. 56, §. 4, ff. de furtis.

468. Il tutore, che avrà gravi motivi di disgusto sulla condotta del minore, potrà esporre le sue doglianze al consiglio di famiglia, e, quando sia autorizzato da questo, potrà provocare la reclusione del minore, in conformità del prescritto a questo proposito nel titolo della patria Potestà.

Sezione IX.

Del Rendimento de’ Conti della Tutela.

469. Qualunque tutore, finita la tutela, è tenuto a render conto della sua amministrazione.

Leg. 1, §. 3, ff. de tutelis et rationibus distrahendis. — Novell. 72, cap. ultim. — Authentic. quod nunc generale, Cod. de curatore furiosi vel prodigi. — Instit. de Atiliano tutore, §. 7. — V. Leg. 1, cod. ubi de ratiocin. tam public. quam privat.

470. Ad eccezione del padre e della madre, ogni tutore può essere obbligato, anche durante la tutela, a rimettere al surrogato tutore gli stati de’ conti di sua amministrazione, all’epoche che il consiglio di famiglia avrà stimato opportuno di fissare, senza però che si possa costringere a dare più d’uno stato per anno.

Questi prospetti de’ conti saranno estesi e rimessi senza spesa, su carta non bollata, e senza alcuna formalità di giudizio.

471. Il conto definitivo della tutela si renderà a spese del minore, allorchè sarà giunto alla maggior età, o avrà ottenuta l’emancipazione. Il tutore ne anticiperà le spese.

Si ammetteranno in favore del tutore tutte le spese bastantemente giustificate, il cui oggetto si riconosca vantaggioso.

Leg. 1, in pr. ff. de contraria tutelæ, et utili actione. Leg. 2, in pr. et §. 1, 2, et 3, ff. ubi