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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/100

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Leg. 7, §. 3, ff. pro emptore. — V. Leg. 6, §. 1, cod. unde vi. Leg. 6, cod. de administr. tut. Leg. 15, cod. de judic.

465. La stessa autorizzazione sarà necessaria al tutore per provocare ad una divisione; potrà però, senza tale autorizzazione, rispondere ad una domanda di divisione diretta contro il minore.

Leg. 1, §. 2, in fine; Leg. 7, in pr. et §. 1, ff. de rebus eor. qui sub tut. vel curat. Leg. 17, cod. de prædiis et aliis rebus minorum.

466. Affinchè la divisione produca riguardo al minore gli stessi effetti che produrrebbe riguardo ai maggiori, la divisione dovrà essere giudiziale, e preceduta da una stima fatta da periti nominati dal tribunale civile del luogo ove si sarà aperta la successione.

I periti, dopo aver prestato il giuramento avanti il presidente del tribunale, o avanti il giudice da lui delegato, di bene e fedelmente adempire alla loro commissione, procederanno alla divisione dei beni ereditarj ed alla formazione delle porzioni che verranno estratte a sorte, in presenza o di un membro del tribunale, o di un notaro dal tribunale deputato, il quale ne farà la consegna.

Qualunque altra divisione sarà considerata come provvisionale.

Leg. 20, ff. de auctoritate et consensu tutorum.

467. Il tutore non potrà transigere in nome del minore, se prima non sia stato autorizzato dal consiglio di famiglia, e dal parere di tre giureconsulti indicati dal Regio Procuratore presso il tribunale civile.

La transazione non sarà valida, se non quando sarà stata omologata dal tribunale civile, dopo avere sentito il Regio Procuratore.

Leg. 46, §. ultim., ff. de administ. et pericul. tut. Leg. 28, §. 1, ff. de pactis. Leg. 22, cod.