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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/99

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sub tut. Leg. 17, cod. de præd. et aliis rebus minorum. — V. Leg. 5, cod. comm. divid. Argum. ex Leg. 21, cod. mandati.

461. Il tutore non potrà accettare nè ripudiare un’eredità devoluta al minore, se non previa l’autorizzazione del consiglio di famiglia. L’accettazione non avrà luogo che col beneficio dell’inventario.

Argum. ex Leg. 8, ff. de acquirenda vel omittenda hæreditate. Leg. 8, ff. de bonorum possessione. Leg. 1, §. 1, ff. de successorio edicto. Leg. 7, cod. qui admitti ad bonorum posses. possunt. Leg. 9, §. 3, ff. de auctoritate et consensu tutor.

462. Nel caso in cui l’eredità ripudiata in nome del minore, non fosse stata accettata da altri, saranno riammessi ad accettarla, tanto il tutore a ciò autorizzato da una nuova deliberazione del consiglio di famiglia, quanto il minore divenuto maggiore, nello stato però in cui la stessa eredità si troverà al tempo dell’accettazione, e senza che si possano impugnare le vendite e gli altri atti che si fossero legalmente fatti nel tempo in cui era vacante.

Argum. ex Leg. 8, §. 9, cod. de bonis quæ liberis.

463. La donazione fatta al minore non potrà accettarsi dal tutore che coll’autorizzazione del consiglio di famiglia.

Essa produrrà, riguardo al minore, lo stesso effetto che produce riguardo al maggiore.

Leg. 26, cod. de donationibus.

464. Nessun tutore, senza l’autorizzazione del consiglio di famiglia, potrà intentare in giudizio un’azione relativa ai diritti del minore sopra beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa ai medesimi diritti.

Argum. ex Leg. 9, §. 6, ff. de administrat. et peric. tutor. Leg. 78, §. 2, ff. de legatis 2, Leg. 6, cod. de administr. tutor. Leg. 55, ff. de evictionib.