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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/109

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Leg. 1, ff. de curat. furioso et aliis. Leg. 6, cod. de curat. furiosis et prodigis.

CAPO III.

Del consulente giudiziario.

513. Può esser proibito ai prodigi di stare in giudizio, di transigere, di prendere denari a prestito, di riscuotere capitali e di rilasciarne la liberazione, di alienare, di aggravare i loro beni d’ipoteca, senza l’assistenza di un consulente, che loro è deputato dal tribunale.

Leg. 1, et 15, ff. de curat. furioso et aliis. Leg. 1, cod. de curatoribus furiosis vel prodigis.

514. La proibizione d’agire senza l’intervento di un consulente può essere provocata da coloro che hanno diritto di domandare l’interdizione; la loro domanda deve essere promossa e giudicata nello stesso modo.

Questa proibizione non potrà essere tolta, se non osservate le medesime formalità.

515. Nessuna sentenza, in materia d’interdizione, o di deputazione di consulente, potrà essere pronunciata, nè in prima istanza, nè in appello, se non dopo le conclusioni del Regio Procuratore.