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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/110

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TITOLO PRIMO

DELLA DISTINZIONE DEI BENI

516. Tutti i beni sono mobili, od immobili.

CAPO PRIMO.

Dei beni immobili.

517. I beni sono immobili o per la loro natura, o per la loro destinazione, o per l’oggetto cui si riferiscono.

518. I terreni e gli edifizj sono immobili per loro natura.

Instit. de rerum divisione, §. 31.

519. Sono pure immobili per loro natura i molini a vento o ad acqua, fissi su pilastri e formanti parte d’edifizio.

520. Sono parimente immobili, le messi pendenti dalle loro radici, ed i frutti degli alberi non per anco staccati.

Quando le biade sono tagliate ed i frutti colti, quantunque non trasportati, divengono beni mobili.

Se una parte soltanto de’ frutti è raccolta, questa sola è mobile.

Leg. 44, ff. de rei vindicat. Leg. 24, §. 6, ff. quæ in fraudem creditorum. Leg. 22, cod. de rei vindicatione. Leg. 17, §. 1, ff. de actionibus empti et venditi.