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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/503

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PARTE SECONDA.

Della comunione convenzionale, e dei patti che possono modificare, od anche escludere la comunione legale|||
Della comunione limitata agli acquisti|||
Della clausola che esclude dalla comunione il mobiliare in tutto o in parte|||
Della clausola attribuente la qualità di mobili aï beni immobili|||
Della clausola di separazione dei debiti|||
Della facoltà accordata alla moglie di riprendere liberi, e senza pesi gli effetti conferiti|||
Della perdeduzione convenzionale|||
Delle clausole colle quali s’assegnano a ciascheduno dei conjugi parti ineguali nella comunione|||
Della comunione a titolo universale|||
Disposizioni comuni alle otto precedenti sezioni|||
Delle convenzioni esclusive della comunione|||
Della clausola che contiene la dichiarazione degli sposi di maritarsi senza comunione|||
Della clausola di separazione dei beni|||
Del regime dotale|||
Della costituzione della dote|||
Dei diritti del marito sui beni dotali, e dell’inalienabilità del fondo dotale|||
Della restituzione della dote|||
Dei beni parafernali|||
Disposizione particolare|||
Titolo VI. Della vendita. Della natura e fora della vendita|||
Di quelli che possono comprare, o vendere|||
Delle cose che possono vendersi|||
Delle obbligazioni del venditore|||
Disposizioni generali|||
Della tradizione della cosa|||
Della garanzia|||
Della garanzia in caso di eyizione|||