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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/65

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sarà condannata con la stessa sentenza, e ad istanza del ministero pubblico, alla reclusione in una casa di correzione per un tempo determinato, che non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di due anni.

Leg. 3, ff. de his quæ ut indignis auferentur, leg. 27, cod. ad legem Juliam de adulteriis. — Novell. 117, cap. 8, §. 2. Novell. 134, cap. 10. — Authentica, sed hodie, cod. ad legem Juliam de adulteriis.

299. Per qualunque causa abbia avuto luogo il divorzio, eccetto il caso di reciproco consenso, il conjuge contro cui sarà stato ammesso il divorzio, perderà tutti gli utili che il consorte gli aveva accordati o nel contratto matrimoniale, o dopo il matrimonio.

Argum. ex leg. 8, §. 4 et 5, cod. de repudiis et judicio de moribus sublato. — Novell. 117, cap. 8 et 9.

300. Il conjuge che avrà ottenuto il divorzio, conserverà gli utili accordatigli dall’altro conjuge, quantunque essi fossero stati stipulati reciprocamente, e che la reciprocità non abbia più luogo.

Argum. ex leg. 8, §. 4 et 5, cod. de repudiis et judicio de moribus sublato. — Novell. 117, cap. 8 et 9.

301. Se i conjugi non avessero stipulato alcun utile, o se questo non apparisse sufficiente ad assicurare la sussistenza del conjuge che ha ottenuto il divorzio, il tribunale potrà decretare a di lui favore, sui beni dell’altro conjuge, una pensione alimentaria non eccedente il terzo delle rendite del medesimo. Questa pensione sarà rivocabile nel caso in cui cessasse il bisogno.

302. I figli saranno affidati al conjuge che ha ottenuto il divorzio, quando però il tribunale, sulla domanda della famiglia, o del Regio Procuratore,