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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/67

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307. Sarà proposta, attitata[?], e giudicata nella stessa guisa, come qualunque altra azione civile: essa non potrà aver luogo pel solo consenso reciproco de’ conjugi,

308. La moglie contro cui sarà pronunziata la separazione personale a causa d’adulterio, verrà condannata colla medesima sentenza, e ad istanza del ministero pubblico, alla reclusione in una casa di correzione per un tempo determinato non minore di mesi tre, nè maggiore di anni due.

Novell. 117, cap. 8, §. 1. — Authentic. sed hodie, cod. ad legem Juliam de adulteriis.

309. Sarà in arbitrio del marito di sospendere l’effetto di questa condanna, quando acconsenta a ripigliare la moglie.

Novell. 134, cap. 10.

310. Allorchè la separazione personale pronunziata per qualunque altra causa, eccetto che per quella d’adulterio della moglie, avrà durato tre anni, lo sposo che in origine era convenuto, potrà domandare il divorzio al tribunale, il quale lo ammetterà, se colui che era in origine attore presente o nelle debite forme chiamato, non acconsenta immediatamente a far cessare la separazione.

311. La separazione personale produrrà sempre la separazione de’ beni.


TITOLO VII.

DELLA PATERNITA’ E DELLA FIGLIAZIONE.

CAPO PRIMO.

Della Figliazione della prole legittima o nata durante il matrimonio.

312. Il figlio concepito durante il matrimonio ha per padre il marito.

Nulla ostante questi potrà negare di riconoscere il figlio, se proverà che, durante il tempo trascorso