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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/74

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maggiore, più avvanzato in età dell’adottato, senza figlj e discendenti legittimi, e se è conjugato, che il consorte acconsenta all’adozione.

(Per esaminar quali fossero le cause per le quali si permetteva a Roma l’adozione, V. leg. 17, ff. de adoptionibus et emancipationibus.)

346. L’adozione, in nessun caso, potrà aver luogo prima dell’età maggiore dell’adottato. Se questi avendo ancora il padre e la madre, o uno di essi, non ha compiuti gli anni venticinque, dovrà per l’adozione ottenere il consenso o d’entrambi, o del solo superstite; e se è maggiore degli anni venticinque, dovrà richiedere il loro consiglio.

(Le leggi romane permettevano l’adozione innanzi che l’adottato fosse maggiore. — V. Ulpian. Frag. tit. 8, §. 5, — Argum. ex leg. 17, 18 et 19, ff. de adoption. et emancipationibus. — Leg. 2, cod. de adoptionibus.

347. L’adozione conferisce il cognome dell’adottante all’adottato, che lo aggiunge al proprio.

Argum. ex leg. 1, ff. de adoptionibus et emancipationibus.

348. L’adottato rimarrà nella sua famiglia naturale, e vi conserverà tutti i suoi diritti: tuttavia il matrimonio è proibito

Tra l’adottante, l’adottato ed i suoi discendenti;

Tra i figlj adottivi di una stessa persona;

Tra l’adottato ed i figlj che potrebbero sopravvivere all’adottante;

Tra l’adottato ed il consorte dell’adottante, e reciprocamente tra l’adottante ed il consorte dell’adottato.

Leg. 23 et 44, ff. de adoptionibus et emancipationibus. — Institut. de nuptiis.

349. L’obbligazione naturale, che continuerà a sussistere tra l’adottato ed i suoi genitori, di somministrarsi gli alimenti nei casi determinati dalla