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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/75

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legge, sarà considerata comune all’adottante ed all’adottato, l’uno verso l’altro.

Argum. ex tota leg. 5, ff. de agnoscendis et alend. liberis, et toto tit. cod. de alendis liberis.

350. L’adottato non acquisterà verun diritto di successione sui beni dei parenti dell’adottante; ma sull’eredità dell’adottante avrà gli stessi diritti che vi avrebbe il figlio nato dal matrimonio, anche quando vi fossero altri figlj legittimi e naturali nati dopo l’adozione.

Leg. 25, ff. de adoptionibus et emancipat.

351. Se l’adottato muore senza discendenti legittimi, le cose donate dall’adottante, o provenute dalla di lui eredità, le quali esisteranno in natura al tempo della morte dell’adottato, ritorneranno all’adottante o ai suoi discendenti, coll’obbligo di contribuire al pagamento dei debiti, e senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Gli altri beni dell’adottato apparterranno a’ suoi parenti, i quali, anche per gli oggetti espressi in quest’articolo, escluderanno sempre tutti gli eredi dell’adottante, quando non siano suoi discendenti.

Argum. ex leg. 6, ff. de jure dotium, et leg. 2, cod. de bonis quæ liberis.

352. Se, durante la vita dell’adottante, e dopo la morte dell’adottato, i figlj o discendenti lasciati da questo morissero essi pure senza prole, l’adottante succederà nelle cose da lui donate, come è stabilito nell’antecedente articolo; ma questo diritto sarà inerente alla persona dell’adottante, e non trasmissibile a’ suoi eredi, ancorchè discendenti.

Argum. ex leg. 6, ff. de jure dotium, et leg. 2, cod. de bonis quæ liberis.

Sezione II.

Delle forme dell’Adozione.

353. La persona che vorrà adottare, e quella che vorrà essere adottata, si presenteranno al giudice di