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architetto ed agronomo | 617 |
§ 4. Sarà nell’obbligo dei signori Concessionarj di costruire la strada, di corredarla di tutte le opere accessorie, di fornirla di tutto il materiale mobile occorrente al suo esercizio, di tenerli in perfetto stato di manutenzione e d’esercitarla di maniera che se ne ricavino tutti quei materiali vantaggi che i Governi interessati sono nel diritto di ripromettersi da un’opera così grandiosa.
§ 5. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi come sopra assunti il signor duca di Galliera, in nome dei signori Concessionarj promette di depositare dentro luglio prossimo venturo presso l’uffizio permanente di Modena, in tante obbligazioni delle Lombardo-Venete, un valore effettivo secondo il corso d’allora di cinque milioni di lire italiane da restituirsi appena attivato il primo tronco della Centrale, che rimarrà vincolato per la stessa garanzia.
§ 6. L’opera di che si tratta essendo già stata dichiarata ne cinque Stati di pubblica utilità, a tutti gli effetti i signori Concessionarj goderanno del diritto della espropriazione coatta dei terreni e delle fabbriche investite dalla linea o dalle sue opere accessorie con sottostare all’obbligo di soddisfare alle indennità verso i terzi stabilite dalle regole e secondo le procedure vigenti nei cinque Stati.
§ 7. Sono mantenuti ai signori Concessionarj benefizj e privilegj inseriti nell’art. V, lettere a, b, d della Convenzione di Roma del 1.° maggio 1851.
§ 8. Tenuto fermo il disposto dell’art. 24 dell’indicata Convenzione di Roma, i signori Concessionarj avranno altresì a condizioni uguali una preferenza sopra gli altri concorrenti per la concessione d’altre strade ferrate che in alcuno dei territorj dei cinque Stati andassero a congiungersi con la Centrale, salvi però e rispettati i preesistenti im-§ 9. I signori Concessionarj sono autorizzati a combinare l’operazione finanziaria per raccogliere il capitale occorrente all’impresa su quelle basi e sotto quelle forme che rientreranno del loro interesse. I titoli per altro rappresentativi il Capitale della Centrale saranno contraddistinti da quelli, delle Lomb.-Venete, e la emissione ne sarà regolata per modo che in interesse e in fondo di ammortizzazione non giungano mai a superare l’annualità garantita come rendita minima della strada dal successivo articolo 18.
§ 10. I titoli così emessi godranno ugualmente in tutti gli stati dei Governi contraenti le garanzie, prerogative facilità che si accordano rispettivamente ai titoli delle Società indigene, conforme è detto nell’articolo 21 della Convenzione di Roma 1.° maggio 1851.
§ 11. In una città d’alcuno dei cinque Stati dovrà dai Concessionarj istituirsi un apposito Consiglio di Direzione e Amministrazione per la Centrale Italiana, composto del signor Duca di Galliera e di altre due persone interessate nella impresa. Quando il Consiglio non risieda in Modena, dovrà tenervi una Direzione o Rappresentanza munita dei necessarj poteri per mantenersi nei rapporti prestabiliti con la Commissione internazionale e col di lei uffizio permanente.
Tanto la nomina del Consiglio di Direzione e di Amministrazione che de’ suoi Rappresentanti in Modena dovrà essere officialmente partecipata all’uffizio permanente, non più tardi del 30 giugno prossimo venturo.
§ 12. L’amministrazione e la contabilità della strada ferrata centrale italiana dovranno essere con la maggiore accuratezza tenute distinte da quelle delle Lombardo-Venete, per trattarsi di negozj separati e ne’ quali i Governi concedenti non hanno l’istesso interesse; talchè l’effetto sia che in qualunque epoca e per ogni occorrenza sia dato rilevare la spesa della costruzione, attivazione ed esercizio della Centrale italiana separatamente da quelle delle Lombardo-Venete, co-