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648 | giornale dell'ingegnere |
§ 13. La Commissione internazionale dei cinque Governi conserva le sue attribuzioni quali appariscono definite agli articoli 5, 8, 12, 16, 22, 23 della Convenzione di Roma con dovere col mezzo di essa Commissione o del suo Uffizio permanente di Modena passare tutti i rapporti dipendenti dall’atto presente fra i cinque eccelsi Governi ed il rappresentante dei signori Concessionarj.
§ 14. Dentro il 30 giugno prossimo venturo i signori Concessionari, col mezzo di loro Mandatario debitamente accreditato all’uffizio permanente in Modena della Commissione internazionale, riceveranno dal Comitato della Società che cessa ma sotto l’ispezione dell’uffizio permanente la consegna delle opere, degli stabili occupati, materiali, mobili, studj e generalmente di tutto l’attivo dell’Amministrazione passata che viene a esser loro trasferito nello stato in cui sarà in allora per ritrovarsi, escluso il resto di cassa. Quanto alle espropriazioni rimangono a carico dei nuovi Concessionarj le conseguenze delle liquidazioni scadenti.
§ 15. Dentro lo stesso termine del giugno i Signori Concessonarj depositeranno nella cassa della R. Depositeria in Firenze Lire italiane sei milioni e ottocento quarantamila in effettivo contante per stare a disposizione della Commissione internazionale, con la qual somma e col resto di cassa dell’Amministrazione che cessa saranno saldati i lavori eseguiti, ritirate le obbligazioni (debentures) sotto garanzia dei Governi accordate in parziale pagamento agli accollatarj, rimborsate le Azioni, e disinteressato il Comitato della Società disciolta.
§ 16. Appena pagate le somme di che nel precedente art., i nuovi Concessionarj rimarranno affatto liberi ed esenti da ogni risponsabilità per gli atti della precedente amministrazione e per le sue conseguenze, dalle quali saranno dai cinque eccelsi Governi pienamente affrancati e garantiti.
§ 17. La durata dell’attual Concessione è fissata a tutto l’anno 1948, durante la quale epoca i Signori Concessionarj goderanno§ 18. Quando tutta la strada centrale italiana, come è descritta nell’art. 1.° sarà messa in piena attività di esercizio pel trasporto dei passeggeri e delle merci, e col necessario corredo delle stazioni, delle opere accessorie, del capitale mobile ecc., i cinque eccelsi Governi segnatarj della Convenzione di Roma garantiscono ai Signori Concessionarj per tutta la durata della Concessione, e così a tutto l’anno 1948, che non sarà mai per produrre una rendita annua al netto minore di sei milioni e mezzo di Lire italiane, agli effetti e nei termini indicati agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della Convenzione di Roma suddetta, secondo la interpretazione data negli articoli 42 e 43 del Capitolato.
§ 19. E perchè il riparto fra Stato e Stato dei sei milioni e mezzo di rendita annua della strada garantita dai cinque Governi, deve fra loro regolarsi in base all’art. 15 del più volte ricordato Trattato di Roma, così i Concessionarj e per essi il loro Consiglio di Amministrazione si metterà più specialmente in grado di esibire all’Uffizio permanente della Commissione le più esatte e documentate dimostrazioni delle spese incontrate nella costruzione ed armamento dei tratti di strada ricorrenti in ciascuno dei cinque Stati, non che del capitale mobile nel suo complesso.
§ 20. Per quanto prima della attivazione della intera linea si devenga ad attivare un tronco di pianura, i Governi degli Stati nel territorio dei quali sia per ricorrere, garantiscono a tutto loro carico, e salvi i compensi e reparti equitativi fra Essi, che non sarà per produrre una rendita annua minore di Lire italiane quattordici mila il chilometro. Quando poi si attivasse l’intera linea dalla sponda destra del Po presso a Piacenza fino a Pistoja, allora gli Stati della Chiesa, di Modena, di Parma e di Toscana garantiscono una rendita minima che stia ai sei milioni e mezzo come il numero dei