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614 giornale dell'ingegnere

compenso, un vagone a quattro ruote ad uso esclusivo dell’amministrazione delle Poste.

Ove l’anzidetta amministrazione abbisognasse di più di un veicolo, pagherà per ogni vagone addizionale una tassa di soli centesimi dieci per chilometro.

Saranno esenti dal pagamento di porto o tasse le spedizioni postali ordinarie, siccome pure gli impiegati ed inservienti viaggianti per ordine dell’amministrazione postale. Incombe altresì alla Società il trasporto e la sorveglianza gratuita delle spedizioni postali non accompagnate da impiegati ed inservienti, nonché la cura dei vagoni postali.

E finalmente obbligo della Società di disporre gratuitamente nelle stazioni, in cui la Posta riceve e spedisce delle lettere, locali atti al servizio postale.

Art. 50. Qualsiasi fatto diretto a defraudare la Società di quanto le è dovuto per trasporto d merci o di viaggiatori, ogni falsa dichiarazione di qualità e di peso, come pure l’agglomeramento in un solo invio di articoli diversi appartenenti a persone diverse, sarà punito col pagamento della triplice tassa. Codesta disposizione verrà inserita nelle tariffe da pubblicarsi per cura della Società.

Art. 51. L’amministrazione dello Stato si riserva il diritto di erigere per proprio conto e pel proprio servizio i telegrafi elettrici, lungo le strade di ferro e sul loro terreno, o di valersi gratuitamente dei telegrafi della Società. In corrispettivo è concesso alla Società di stabilire telegrafi per conto proprio e di sospendere i suoi fili telegrafici ai pali dei telegrafi dello Stato. La Società non se ne varrà per altro, se non per le comunicazioni interessanti esclusivamente il servizio delle sue strade di ferro, e sarà sotto questo rapporto sottoposta alla sorveglianza delle competenti autorità.

Art. 52. Incombe alla Società l’obbligo di far sorvegliare gratuitamente, dalle persone addette al suo servizio, i telegrafi dello Stato esistenti o da erigersi in appresso lungo le sue strade di ferro, e d’imporre loro la cura delle piantagioni, fatte o da farsi, come pure le s’impone l’obbligo di notificare immedia-
tamente i danni avvenuti, sia agli apparati telegrafici sia alle piantagioni rispettivamente alla prossima stazione telegrafica o all’autorità politica la più vicina.

Art. 53. La Società dovrà mantenere in buon stato la rete delle Strade ferrate L. V. per l’intera durata (art. 31) della sua concessione, e munirla dei mezzi di trasporto corrispondenti ai bisogni del movimento.

Art. 54. Se la Società non adempisse qualsiasi dei patti della presente Convenzione, l’amministrazione dello Stato sarà in diritto di prendere le disposizioni portate dalla legge 14 settembre 1854 di concessione delle Strade ferrate, ed al bisogno di ordinare gli opportuni rimedii.

Art. 55. Scorso il termine stabilito dall’articolo 34 della presente Convenzione, lo Stato rientra tosto nel possesso e godimento delle ferrovie cedute a tenore dell’art. 1; ed acquista pure, a titolo gratuito la proprietà delle altre ferrovie costruite in base alla presente Convenzione coi relativi terreni, opere d’arte, lavori di terra, piano stradale ed armamento delle strade, nonchè delle loro dipendenze immobili, come stazioni, tettoje da carico e scarico, fabbriche nei punti d’arrivo e di partenza, casette da guardiani e sorveglianti coi loro annessi, macchine fisse ed ogni altro oggetto immobile o mobile, quali locomotive, vagoni, materiale, combustibili, approvvigionamenti di ogni sorte. Ciò vale pure per tutti gli annessi mobili ed immobili stati eseguiti per la manutenzione od il miglioramento delle Strade di ferro, cedute a tenore dell’art 1. Rimarranno per altro proprietà della Società gli edificj indicati all’art. 42.

Art. 56. Le controversie che potrebbero sorgere intorno all’interpretazione dell’attuale Convenzione dovranno essere definite da arbitri.

Nascendo una tale controversia, la parte pretendente dovrà notificare in via legale alla contraria la scelta fatta dell’arbitro, invitandola a procedere dal canto suo a simile nomina. Ove codesto invito non sortisse entro 14 giorni il dovuto effetto, sarà lecito alla parte attrice di passare alla nomina del