Pagina:Convenzione concernente l’assunzione, la costruzione e l’esercizio delle ferrovie nel Regno Lombardo-Veneto.djvu/9

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architetto ed agronomo 615

secondo arbitro dandone semplicemente avviso all’avversaria.

Art. 57. In caso di discrepanza fra i voti dei due arbitri le due parti, e non accordandosi queste, i due arbitri nomineranno un terzo arbitro. Ove nemmeno gli arbitri potessero accordarsi intorno alla nomina del terzo, la di lui scelta, fra i proposti, si farà dipendere dalla sorte.

Art. 58. Ambe le parti saranno tenute di assoggettarsi alla concorde sentenza dei due arbitri od a quella del terzo arbitro, sempre che il lodo da esso lui pronunciato rimanga nei limiti risultanti dalle proposizioni dei due primi.

Art. 59. La Società dovrà consegnare le strade e loro annessi in buon stato. In caso diverso l’amministrazione dello Stato potrà far procedere alle riparazioni e spese della Società oppure obbligarvi quest’ultima. Nascendo disaccordo in proposito, si procederà come è detto agli art. 56 e 58.

Art. 60. Col 1° genn. 1949 l’amministrazione dello Stato avrà il diritto di prendere il possesso delle Strade di ferro e di amministrarle per suo proprio conto. Senonchè incomberà in allora alla Società l’obbligo di mantenere ed esercitare alla sua volta le Strade di ferro di cui trattasi, a richiesta e per conto dell’amministrazione dello Stato per il corso di altri sei mesi.

Art. 61. Entro i tre mesi successivi si renderà al Governo il conto della gestione per lui tenuta, e questo sarà considerato liquido, in difetto di rilievi entro il successivo trimestre da parte dell’amministrazione dello Stato. Se poi i rilievi non avranno scharimenti entro sei settimane dalla partecipazione, dovranno ritenersi fondati i rilievi stessi. Si terranno poi per accettati gli schiarimenti se entro sei settimane non daranno luogo a rilievi ulteriori.

Art. 62. Scorso l’anno 1889, sarà in facoltà dell’amministrazione dello Stato il riscattare le Strade di ferro cedute e concesse a’ prelodati Signori contro lo sborso di una rendita annua, pagabile semestralmente a tutto l’anno 1948.

Art. 63. Sulla dichiarazione dell’emmini-amministrazione
strazione dello Stato di voler riscattare le Strade di ferro, di cui nella presente Convenzione, si avranno a rilevare le somme degli utili netti percepiti durante ciascuno dei 7 anni precedenti quello della notifica di riscatto, se ne diffalcheranno gli importi delle due annate più sfavorevoli, e si prenderà indi la media delle residue cinque annate. Codesta media sarà il montante della rendita annua che l’Erario dovrà corrispondere, e non potrà in verun caso essere inferiore al 5 e 1/5 per cento del capitale erogato, cioè all’importare garantito dall’amministrazione dello Stato a sensi dell’articolo 33.

Art. 64. L’Erario entra nel pieno possesso di tutte le Strade di ferro, di cui nella presente Convenzione col primo gennajo successivo alla notifica di riscatto. — Circa l’obbligo incombente alla Società di consegnare in buon stato le Strade di ferro e loro pertinenze, di mantenerle ed esercitarle, circa il diritto di risarcimento ed altri a ciò relativi, sta pure per questa evenienza il disposto degli articoli 55 a 61, colla modalità, che questi entreranno in vigore, non col primo gennajo 1949, ma bensì col primo dell’anno di cui nel principio di quest’articolo.

Art 65. In caso che la Società costituita a sensi dell’art 43 avesse a sciogliersi prima del termine dell’anno 1948, sarà in facoltà dell’amministrazione dello Stato di procedere giusta quanto è stabilito a verificarsi del 1.° gennajo 1949, agli articoli 60 e 61.

Art. 66. Finché non sarà costituita, a sensi dell’art. 43, una Società anonima, i prelodati Signori saranno solidariamente garanti dell’adempimento degli obblighi assunti colla presente Convenzione.

Art. 67. Per tutte le vertenze relative e scaturienti dalla presente Convenzione i detti Signori o la Società ad essi subentrata avranno a sottostare all’I. R. Ministero del Commercio, dal quale verranno emanati gli ordini e le decisioni e trasmesse per mezzo del Governo generale L. V. alla Società, la quale alla sua volta indirizzerà le proprie istanze direttamente o per l’indicata via al sullodato Ministero.

In fede di che la presente Convenzione