Pagina:Convenzione fra alcuni Stati italiani per la costruzione della Strada Ferrata dell'Italia Centrale.djvu/13

Da Wikisource.

32

(a) Invigilare nel più lato modo l’amministrazione economica dell’impresa; di richiedere tutti gli schiarimenti e comunicazioni che crederà opportuni; di farsi rappresentare nelle adunanze generali per mezzo di due e tre commissarii, e di prendere parte attiva non tanto nelle discussioni quanto anche nelle deliberazioni delle medesime.

(b) Di ordinare un cambiamento di tariffe parziali o generali quando l’esperienza dimostrasse, che con quelle in corso non si può raggiungere una rendita che valga a coprire, oltre le spese, il garantito interesse.

Art. 17. La società concessionaria dovrà permettere, che i Governi concedenti erigano a proprio conto e per loro servizio i telegrafi elettrici lungo la linea stradale; avrà l’obbligo di dar comodo nelle stazioni per la residenza dei gabinetti telegrafici, e farà che le persone addette al suo servizio si prestino pure a sorvegliare la manutenzione dei telegrafi medesimi. Correspettivamente i Governi concederanno alla Società l’uso gratuito de’ telegrafi per le comunicazioni interessanti esclusivamente il servizio della strada ferrata, osservate sempre le discipline convenienti.

Art. 18. Tutte le volte che gli Stati contraenti si troveranno d’accordo per ridurre ad atto la facoltà riservatasi di stabilire la linea telegrafica di che è sopra parola, ciascuno contribuirà alla spesa nella percorrenza del proprio territorio, e dentro i limiti del medesimo, avrà il carico del personale necessario. Peraltro ogni comunicazione fra Governi e Governo per mezzo della linea telegrafica sarà gra-