Pagina:Convenzione fra alcuni Stati italiani per la costruzione della Strada Ferrata dell'Italia Centrale.djvu/14

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tuita; e quando la linea stessa dovesse esser messa a disposizione anche del pubblico, ciò formerà subbietto di accordo separato.

Art. 19. La Società concessionaria dovrà pure obbligarsi alla condizione di condurre gratis con i treni stabiliti un vagone postale, o di dare altrimenti comodo a piacere dei Governi interessati, per il trasporto delle corrispondente postali, regolando le corse e le fermate dei convogli in modo che possa lungo la linea essere disimpegnato il servizio postale.

La Società dovrà in ultimo obbligarsi, tanto ad assicurare per un prezzo discreto da convenirsi, il trasporto dei militari della forza politica e degli arrestati che fossero alla loro rispettiva custodia commessi, in guisa che siavi per questi ultimi la sicurezza necessaria, quanto a stipulare ogni maggiore facilità combinabile per il trasporto dei militari che viaggiano isolati, od in corpo, secondo quello che nei rispettivi casi si pratica sopra altre strade di ferro già attivate.

Art. 20. Il Governo Austriaco, come ciascun altro dei Governi contraenti, permetterà che la Società si formi in qualunque delle città del rispettivo dominio, ed abbia sede nella medesima; con che peraltro debba in ogni caso essere costituita una amministrazione generale residente in Modena, che viene riguardata come luogo centrale per gli interessi dell’impresa.

Art. 21. Le azioni della Società godranno ugualmente in tutti gli Stati dei Governi contraenti tutte quelle garanzie, prerogative e facilità che si accor-