Pagina:Convenzione fra alcuni Stati italiani per la costruzione della Strada Ferrata dell'Italia Centrale.djvu/15

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dano rispettivamente alle azioni delle società indigene.

Art. 22. La Commissione, di che è parola negli articoli precedenti si comporrà di cinque membri, uno per ciascun Governo, ed avrà la sua sede pure in Modena. Ciascun Governo sosterrà la spesa del commissario respettivo; ma tutte le spese occorrenti per il personale subalterno, ed altre di uffizio, saranno sostenute dalla Società, e portate annualmente nel bilancio di previsione prescritto dall’art. 13 surriferito.

Art. 23. Con regolamento speciale da concordarsi, verrà stabilita la sfera di attribuzioni della commissione prenominata, così dirimpetto ai Governi contraenti quanto verso la Società.

Art. 24. All’effetto che resti precisamente determinata la portata del privilegio, che i Governi contraenti intendono di accordare alla Società concessionaria, è dichiarato che, conseguentemente al medesimo, eglino si obbligano solamente a non autorizzare per tutta la durata della concessione, altra strada ferrata che serva direttamente alle medesime comunicazioni dei luoghi allacciati con la linea di strade, che forma il soggetto della concessione medesima. Mentre all’opposto si riservano rispettivamente la facoltà di eseguire od autorizzare la costruzione di nuove strade o bracci di strade, tanto ordinarie quanto ferrate anche in comunicazione od in prolungamento di quelle sopraccennate.

Art. ultimo. Il cambio delle ratifiche della presente convenzione avrà luogo in Roma nello spazio di giorni quaranta, o più presto se sarà possibile.