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ferrovie lombarde e dell'italia centrale | 807 |
III. — La Compagnia assume l’obbligo di regolare, fra il termine di un anno, col Governo austriaco, l’applicazione degli articoli 14 e 15 della Convenzione 14 marzo 1856 e degli articoli 16 e 17 della Convenzione 23 settembre 1838, in modo da svincolare assolutamente in qualunque caso la rete lombarda dalla clausula che stipula una eventuale partecipazione dello Stato austriaco nei redditi superiori al 7 per 0/0.
IV. — Tutte le strade ferrate concesse alla Società negli Stati di S. M. sia sul territorio Lombardo, sia su quello dell’Italia Centrale, s’intenderanno concesse e saranno possedute ed esercite con tutti quei diritti e quegli obblighi che risultano dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ed in particolare dalla legge del 20 novembre 1859 (3754) in quanto il presente atto non vi deroga, nè venga altrimenti stabilito per future disposizioni di legge o di regolamento.
È espressamente convenuto che la Società non sarà soggetta alla compartecipazione prescritta dall’art. 244 della precitata legge.
V. — La costituzione della Società sarà modificata nel modo seguente:
Un Consiglio d’Amministrazione residente negli Stati di S. M. rappresenterà la Società in tutto ciò che riguarda le ferrovie lombarde e dell’Italia Centrale.
Questo Consiglio avrà, relativamente a queste ferrovie, le stesse attribuzioni e gli stessi poteri di cui è rivestito il Consiglio residente in Vienna, relativamente alle ferrovie situate nel territorio austriaco.
L’Amministrazione delle ferrovie lombarde e di quelle dell’Italia Centrale, già concesse, o che fossero per esserlo più tardi alla Società sarà intieramente affidata al detto Consiglio di Amministrazione.
Questa Amministrazione verrà tenuta affatto indipendente e separata da quella delle altre linee appartenenti alla medesima Società.
Il domicilio legale della società, per tutto ciò che riguarda le ferrovie lombarde e dell’Italia Centrale, si intenderà essere in quella città dei Regii Stati nella quale risiederà il Consiglio d’amministrazione.